Si pubblica, ottemperando all'ordine di integrazione del contraddittorio in essa contenuto, l'Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III bis n.7152/2020 ed il Ricorso portante il n. RG 8470/2020 (TAR Lazio, III Bis) relativi al Ricorso di Abate Alessio ed altri
Estremi dei provvedimenti impugnati:
- art. 3, comma 6, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 (recante
la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della
legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed
educativo), nella parte in cui, alla lettera b, punto II, si prevede che “la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: (…) per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
- abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
- precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe
di concorso”, e non si prevede, invece, che gli insegnanti tecnico pratici (in sigla ITP), con titolo
transitoriamente valido per accedere ai concorsi a cattedre ai sensi dell’art. 22, comma 2, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, possano invece accedere alla seconda fascia delle GPS
insieme a tutti gli altri docenti in possesso di un titolo idoneo per accedere ai concorsi a cattedre.
- art. 7 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, nella parte in cui,
al comma 2, si prevede che “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”, nella parte in cui, al comma 7, si prevede che “Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al
presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all’articolo 6” nella parte in cui, al comma 8, si prevede che “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”
- Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive anche delle provincia di Agrigento nelle parti in cui i ricorrenti non sono stati inseriti nella seconda fascia GPS.
Altresì è pubblicato l'elenco dei controinteressati come pervenuto in allegato agli atti sopracitati da parte dell'Avv. Gorgo e la richIesta di Pubblicazione del predetto legale.